Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per il 2019
13 Febbraio 2019
NUOVI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITA’ E DISOCCUPAZIONE
L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di integrazione salariale,nonché la retribuzione mensile di riferimento comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Inoltre l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che tale adeguamento non può risultare inferiore a zero.
Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione, relativi all’anno 2019, come comunicato dall’Inps con circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, sono:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, STRAORDINARIA, CONTRATTO DI
SOLIDARIETÁ
E’ erogata nella misura dell’80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
1° Massimale
NASPI
Requisiti:
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e chepresentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane dicontribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesiche precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
a) Stato di disoccupazioneLo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003
qualora motivate:
– Dal mancato pagamento della retribuzione;
– Dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
– Dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
– Dal c.d. mobbing;
– Dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche)
dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
Anno 2019 Anno 2018
Indennità mensile lorda € 993,21 982,40
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) € 935,21 925,03
2° Massimale
Retribuzione mensile lorda superiore a € 2.148,74 (anno 2018: € 2.125,36)
Anno 2019 Anno 2018
Indennità mensile lorda € 1.193,75 1.180,76
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) € 1.124,04 1.111,80
– Dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
– Dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
b) Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
– I contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
– I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
– I periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
– I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare;
– Non sono considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
– Malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
– Cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
– Assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
L’indennità Naspi è erogata per un periodo pari alla metà dei periodi contributivi verificati nel quadriennio precedente la perdita del lavoro.
Misura dell’indennità – Esempio di calcolo:
Per l’anno 2019 e solo per coloro che possono vantare i 4 anni
Somma dell’imponibile contributivo degli ultimi 4 anni (rilevabile ad esempio dall’estratto contributivo) / 208 (numero dei settimane nei 4 anni) X 4,33 = Retribuzione mensile indennizzabile (RMI) completi di contribuzione:
Fino ad una RMI di importo inferiore a 1.221,44 euro mensili l’indennità sarà pari al 75% del suddetto importo (1.221,44*75%=916,08).
Oltre una RMI pari a 1.221,44 euro mensili l’indennità sarà pari al 75% del suddetto importo+ il 25% della parte eccedente (((RMI – 1.221,44)X25%)+916,08).
In ogni caso il massimo di indennità erogabile (qualora il risultato del suddetto calcolo fosse superiore) è di 1.328,76 euro per i primi 3 mesi.
Dal 4° mese (o 91° giorno della prestazione) la misura dell’indennità sarà ridotta del 3% fino al 24° mese (ad esempio (4° mese 1.328,76-3% = 1.288,90; 5° mese 1.288.90-3%= 1.250,23; 6° mese 1.250,23-3% = 1.212,72 e così via fino al 24° mese)
Nel caso che l’inizio del periodo di indennità non coincida con il 1° giorno del mese la quota parte sarà determinata utilizzando il divisore mensile 30 (valore indennitàmensile/30Xn° giornate indennizzate).